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Sez. L, Sentenza n. 5424 del 09/10/1980 (Rv. 409298 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL DIRITTO AZIONATO DALLA CONTROPARTE - RELATIVA ECCEZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409298-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL DIRITTO AZIONATO DALLA CONTROPARTE - RELATIVA ECCEZIONE - AMMISSIBILITA.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilita di nuove eccezioni stabilite per il giudizio di appello dall'art 437 cod proc civ riguarda, in conformita a quanto espressamente stabilito dal precedente art 416 cod proc civ, in tema di preclusioni relative alla Costituzione del convenuto nel primo grado del giudizio, solo le eccezioni in senso stretto, ossia quelle non rilevabili di ufficio. E, pertanto, ammissibile in Sede di appello la deduzione, per la prima volta, dell'eccezione diretta a far dichiarare l'inesistenza del diritto azionato dalla controparte, in quanto rientra nel potere-dovere del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda. (V 4080/80, mass n 407976; (V 407/80, mass n 403782).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)