Sez. 5, Sentenza n. 16913 del 31/07/2007 (Rv. 599811 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Passo carrabile - Nozioni - Esenzioni per i casi di accesso "a filo" con il manto stradale - Limiti - .
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La nozione normativa di "passo carrabile", desumibile dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto soggetta a tassazione la occupazione, finalizzata alla realizzazione dell'accesso, che si attui con opere visibili, dirette a facilitare tale accesso e ciò sulla scorta della previsione testuale di manufatti "costruiti" di cui al comma quarto dell'art. 44 del citato d.lgs.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 44, Legge 29/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)