Sez. 5, Sentenza n. 8106 del 28/04/2004 (Rv. 572394 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Passi "a raso" e passi carrabili - Differenze - Criterio - Tassabilità dei passi "a raso" - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), i varchi cosiddetto a raso, ossia posti a filo con il manto stradale, da tenersi distinti dai passi carrabili, in quanto rappresentano semplici accessi privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono soggetti ad imposta, a differenza degli altri, perché questi ultimi, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, presuppongono la destinazione particolare ed eccezionale dell'area prospiciente, attraverso il rilascio del divieto di sosta che renda palese tale destinazione, rilascio che non è obbligatorio, ma presuppone una scelta rimessa, con la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 22 del cod. strada., al soggetto privato; mentre il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del varco, ai sensi dell'art. 22 cit., risponde ad un interesse pubblico che non interferisce con il potere impositivo del Comune, regolato dalla disposizione suddetta sulla Finanza Locale.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)