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Sez. 4, Sentenza n. 25917 del 08/04/2003 Ud. (dep. 17/06/2003) Rv. 225676 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Particolare tenuità del fatto - Non riferibilità alle contravvenzioni - Necessità che vi sia una persona offesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225676-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, può essere ritenuto fatto di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche quello commesso in violazione di una contravvenzione, in quanto l'applicazione del nuovo istituto non è condizionata dalla tipologia dei reati, né dalla presenza o meno della persona offesa (nel caso di specie, il giudice di pace aveva ritenuto inapplicabile la causa di improcedibilità per la guida in stato di ebbrezza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)