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Sez. 4, Sentenza n. 36980 del 02/07/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 226376 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Ambito di operatività - Mancanza della persona offesa - Declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226376-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'ambito di operatività dell'art. 34 del D.L.gs. n. 274 del 2000 - il quale prevede che, se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la parte offesa non si oppongono - non è circoscritto alle ipotesi di reato in cui vi sia la parte offesa, dato che con tale previsione il legislatore ha semplicemente previsto la necessità della non opposizione dell'imputato e della parte offesa, evidentemente se presente. Ne consegue che è legittima la declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto pronunciata nelle ipotesi di reato nelle quali manchi la parte offesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)