Sez. L, Sentenza n. 3583 del 12/06/1982 (Rv. 421545 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - "RISCHIO ELETTIVO" - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - "RISCHIO ELETTIVO" - ESCLUSIONE.*
L'infortunio in itinere è indennizzabile quando concorra un rischio specifico connesso alla prestazione lavorativa e, pertanto, mentre non è indennizzabile qualora il lavoratore abbia fatto uso di un mezzo di trasporto diverso da quelli approntati dai pubblici servizi di trasporto che collegano la sua dimora con il luogo di lavoro, in quanto tale uso non è stato necessitato dalle modalità di prestazione del lavoro ed è in connessione con un rischio liberamente scelto (cosiddetto "rischio elettivo"), è invece indennizzabile se tra la dimora ed il luogo di lavoro non esistono i pubblici servizi di trasporto e, data la distanza intercorrente (non ragionevolmente percorribile a piedi), risulti la necessità dell'impiego del mezzo di trasporto utilizzato, a nulla rilevando che questo appartenga al lavoratore, e non sia stato fornito dal datore di lavoro, oppure che costui ne abbia o meno autorizzato l'uso. (V 1487/82, mass n 419306; (V 3599/80, mass n 407442; (V 3599/80, mass n 407441; (V 3495/79, mass n 399906).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)