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Sez. L, Sentenza n. 1487 del 09/03/1982 (Rv. 419306 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO CONSEGUENTE ALL'USO LIBERAMENTE SCELTO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA DA PARTE DEL DIPENDENTE.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419306-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - TUTELA ASSICURATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO CONSEGUENTE ALL'USO LIBERAMENTE SCELTO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA DA PARTE DEL DIPENDENTE.*

A norma dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la tutela assicurativa per gli infortuni in cui il lavoratore incorra nel recarsi al luogo di lavoro o nel tornarne opera solo quando l'ubicazione di tale luogo o particolari esigenze, derivanti dalle modalitĂ  delle prestazioni da fornire o da richieste del datore di lavoro, impongano di seguire percorsi o di servirsi di mezzi di trasporto con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle ordinarie e comportanti maggiori rischi di incidenti. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva escluso l'indennizzabilitĂ  dell'incidente, subito dal lavoratore alla guida della propria autovettura, sul rilievo, in particolare, che la vittima usava tale mezzo per la sua libera scelta, pur potendo comodamente usufruire dei mezzi pubblici). (V 3599/80, mass nn 407442 e 407441; (V 3495/79, mass n 399906; (V 1536/78, mass n 390912; (V 5239/77, mass n 388884; (V 3701/77, mass n 387356; (V 1708/75, mass n 375336).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)