Sez. 2, Sentenza n. 14287 del 18/12/1999 (Rv. 532355 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Vendita di quote di società - Oggetto - Partecipazione sociale - Conseguenze in ordine alla risoluzione del contratto ex art.1497 cod.civ. - Mancanza di qualità inerente al patrimonio sociale - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA
La mancanza di qualità come causa di risoluzione del contratto di cessione di quote sociali (art. 1497 cod.civ.) - le quali del contratto stesso costituiscono l'oggetto in senso giuridico - può riguardare soltanto le qualità dei diritti e degli obblighi attribuiti dalla quota sociale e non il suo valore economico, il quale attiene non all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti. Pertanto, il difetto della qualità assume rilevanza giuridica, solo se, in relazione alla rilevanza della partecipazione economica, siano state previste esplicite garanzie contrattuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)