Sez. 1, Sentenza n. 26690 del 13/12/2006 (Rv. 593651 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Vendita di azioni o di quote di società - Oggetto immediato - Partecipazione sociale - Conseguenze ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1497 cod. civ. - Mancanza di qualità inerente al patrimonio sociale - Rilevanza - Esclusione, salvo in caso di garanzie contrattuali specifiche.
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazionne - possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 cod. civ. (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico) solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali, anche diversamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)