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Sez. 3, Sentenza n. 10452 del 06/12/1994 (Rv. 489054 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | A favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante - Condizioni - Donazione da parte del confinante del fondo di sua proprietà prima della vendita - Donatori - Diritto di prelazione - Condizioni -.
Stato
decisa il 1994-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489054-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

L'art. 7 comma 2 n. 2) legge 14 agosto 1971 n. 817 che ha riconosciuto il diritto di prelazione agraria e di riscatto anche al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello offerto in vendita postula la coincidenza nel retraente del duplice requisito della proprietà della terra e della coltivazione diretta della medesima, sicché la prelazione non compete al confinante che abbia donato ad altri il proprio fondo prima della vendita, né ai donatori che lo coltivino "de facto", non in base all'acquisita proprietà, non avendo conseguito il possesso del fondo rimasto in testa al donante, in virtù di apposita clausola contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)