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Sez. 3, Sentenza n. 1070 del 01/02/2000 (Rv. 533311 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Persona giuridica - Persona fisica non abilitata a rappresentarla - Costituzione del legale rappresentante della persona giuridica - Ratifica espressa o tacita della condotta difensiva precedente - Sanatoria con effetto retroattivo del difetto di legittimazione processuale.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533311-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Il difetto di legittimazione (in relazione alla capacità processuale e quindi al rilascio di valida procura "ad causam") da luogo ad un vizio sanabile sia indirettamente, in conseguenza di un giudicato interno, sia direttamente mediante la costituzione di un rappresentante legale, nei vari gradi del giudizio, sia attraverso atti di ratifica o di accettazione anche implicita (per "facta concludentia") del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)