Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 14/06/1984 (Rv. 435558 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA QUESTIONE TRATTATA NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA QUESTIONE TRATTATA NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PRECLUSIONE.*
Non dà luogo ad ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza (e del decreto ingiuntivo) il difetto di legittimazione processuale di una parte che interessa la regolarità del contraddittorio e la validità della sua Costituzione e resta coperto dal giudicato, con la conseguenza che la relativa questione resta preclusa allorché sia stata trattata e non risulti sollevata specifica doglianza contro la relativa statuizione in sentenza, anche se non si sia formato il giudicato su alcuna altra decisione del merito. (V 645/77, mass n 334211; (V 610/77, mass n 334161; (V 257/63, mass n 260343).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)