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Sez. 2, Sentenza n. 12574 del 22/09/2000 (Rv. 540394 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Procura al difensore, conferita da persona sprovvista di potere di rappresentanza, per atto costitutivo o per statuto, della società - Conseguenze - Contumacia della società - Ratifica della procura da parte del rappresentante della società - Idoneità a conferire la legittimazione processuale al soggetto sprovvistone - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540394-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

La società che sta in giudizio a mezzo di soggetto che non ne ha la rappresentanza per atto costitutivo o per statuto, finché questi non venga delegato da colui che invece ha tale rappresentanza, è da dichiarare contumace. Nè la ratifica, da parte del rappresentante, della procura al difensore per difendere la società in giudizio, conferita dal predetto soggetto sprovvisto di potere di rappresentanza, costituisce atto idoneo a conferire la legittimazione processuale a chi ne è privo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)