Sez. L, Sentenza n. 6579 del 12/12/1981 (Rv. 417425 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Ai sensi dell'art. 4 lett. A) del d.l.lgt. 5 aprile 1945 n. 157, l'inadempimento dell'affittuario di un fondo rustico, per poter integrare causa di esclusione della proroga legale e di risoluzione del contratto, deve avere carattere di gravità e presentare, perciò, un'intensità maggiore di quella richiesta della risoluzione ordinaria. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito - che deve valutare nel loro complesso, e non già singolarmente, i fatti e le omissioni addebitati all'inadempiente - si risolve in un apprezzamento di fatto, che, ove adeguatamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 624/80, mass n 404026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)