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Sez. L, Sentenza n. 1447 del 22/03/1989 (Rv. 462266 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO RESO ESECUTIVO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ - ESCLUSIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 35 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1984 IN TEMA DI INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO DEI MEDICI CONVENZIONATI.*
Stato
decisa il 1989-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462266-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO RESO ESECUTIVO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ - ESCLUSIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 35 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1984 IN TEMA DI INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO DEI MEDICI CONVENZIONATI.*

Le Disposizioni di un contratto collettivo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) non sono suscettibili di controllo di costituzionalità, restando salva la verifica, ad opera della Corte di Cassazione, e sotto il profilo del rispetto dei comuni canoni di ermeneutica contrattuale nonché dell'adeguatezza della motivazione, dell'interpretazione compiutane dal giudice del merito. (nella specie, concernente l'interpretazione dell'art. 35 del contratto collettivo 27 luglio 1984 recepito dal d.P.R. 15 ottobre 1984 n. 884 e la questione del diritto dei medici convenzionati all'indennità di rischio radiologico ed al relativo supplemento di ferie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, in particolare per aver trascurato di considerare che, mentre il primo comma del citato art. 35 concerne i medici convenzionati appartenenti ad una delle branche, già individuate con riguardo ai medici ospedalieri, ritenute per presunzione assoluta esposte al rischio radiologico, il secondo comma concerne gli altri sanitari convenzionati per i quali l'esistenza del rischio deve essere accertata in concreto ed ammessa ove, tenuto conto delle modalità e della durata della prestazione lavorativa, vi sia la possibilità di ricevere dosi di radiazioni superiori ad 1, 5 rem per anno, ai sensi degli artt. 9, lett. E), e 6, lett. C), del d.P.R. 12 febbraio 1964 n. 185). (V 1800/88, mass n 457770; (V 4543/86, mass n 447286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, DPR 12/02/1964 num. 185, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 15/10/1984 num. 884

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)