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Sez. L, Sentenza n. 3111 del 24/10/1974 (Rv. 371585 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CARATTERE ISTANTANEO DELL'INTERRUZIONE - NUOVO PROCESSO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1974-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371585-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CARATTERE ISTANTANEO DELL'INTERRUZIONE - NUOVO PROCESSO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Qualora, dopo l'Estinzione del giudizio, venga instaurato un nuovo ed autonomo procedimento, il giudice di questo puo sempre rilevare la natura istantanea della interruzione della prescrizione, operata dal primo atto di citazione, anche se la parte interessata non abbia eccepito l'Estinzione del precedente processo, ma si sia limitata ad opporre l'intervenuta prescrizione. (Conf 2820'72, mass n 360519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)