Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 15/03/1982 (Rv. 419519 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - RIVENDICA DI PROPRIETÀ - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO ED AUTONOMO GIUDIZIO - NATURA ISTANTANEA DELL'INTERRUZIONE DEL TERMINE PER USUCAPIRE OPERATA DAL PRIMO ATTO DI CITAZIONE - RILEVABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL SECONDO PROCEDIMENTO - MANCATA ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PRECEDENTE PROCESSO - IRRILEVANZA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - RIVENDICA DI PROPRIETÀ - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO ED AUTONOMO GIUDIZIO - NATURA ISTANTANEA DELL'INTERRUZIONE DEL TERMINE PER USUCAPIRE OPERATA DAL PRIMO ATTO DI CITAZIONE - RILEVABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL SECONDO PROCEDIMENTO - MANCATA ECCEZIONE DI ESTINZIONE DEL PRECEDENTE PROCESSO - IRRILEVANZA.*
Qualora, in tema di rivendica di proprietà, dopo l'Estinzione del giudizio, venga instaurato un nuovo ed autonomo procedimento, il giudice di questo può rilevare la natura istantanea dell'interruzione del termine per usucapire operata dal primo atto di citazione (artt. 1165 e 2945, terzo comma, cod. civ.), anche se la parte interessata non abbia eccepito l'Estinzione del precedente processo, ma si sia limitata ad invocare l'intervenuta usucapione, essendo in ciò implicita l'istanza di accertamento incidentale, da parte del giudice del nuovo processo, dell'Estinzione o meno del precedente giudizio. (V 4810/78, mass n 394500; (V 1928/76, mass n 380726; (V 3111/74, mass n 371585).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)