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Sez. 4, Sentenza n. 12571 del 09/12/2004 Cc. (dep. 05/04/2005) Rv. 231101 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura - Motivazione concernente l'insufficienza degli impianti - Requisiti.
Stato
decisa il 2004-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231101-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni

In tema di intercettazioni di comunicazioni, ai fini della legittimità del decreto del P.M. che dispone ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. il compimento delle operazioni mediante impianti esterni, anche la motivazione sulla insufficienza di quelli in dotazione alla Procura deve specificarne la ragione, in quanto essa può riguardare non solo il numero delle postazioni ma anche la potenza e la capacità di ascolto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)