Sez. 4, Sentenza n. 46551 del 04/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230348 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del P.M. - Motivazione concernente l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti - Requisiti.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
In tema di intercettazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del P.M. che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o inidoneità degli impianti della procura della Repubblica, non può limitarsi a dare atto di tale situazione, ma deve anche specificare le ragioni di tale inidoneità o insufficienza, sia pure mediante una indicazione sintetica, purchè questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge bensì dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)