Sez. L, Sentenza n. 551 del 20/01/1983 (Rv. 425330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO IN TRONCO - COMUNICAZIONE - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA DEL DETTO REQUISITO - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO IN TRONCO - COMUNICAZIONE - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA DEL DETTO REQUISITO - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In relazione al licenziamento in tronco, Forma di recesso con la quale è incompatibile un notevole intervallo temporale fra lo accertamento dei fatti e la manifestazione della volontà di recedere, il requisito dell'immediatezza (della comunicazione del recesso stesso) - la cui sussistenza è accertata dal giudice del merito, con apprezzamento insindacabile in Sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato - va inteso in senso relativo, con la conseguenza che detto requisito non è escluso da un intervallo reso necessario dalle peculiarità del caso concreto, sempreché non risulti, comunque, l'acquiescenza, da parte del datore di lavoro, alla prosecuzione del rapporto. (Conf 4909/81, mass n 415652).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)