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Sez. L, Sentenza n. 2204 del 02/03/1988 (Rv. 458027 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DOPO OLTRE TRE MESI DALLA LORO COMMISSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458027-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITO DELL'IMMEDIATEZZA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DOPO OLTRE TRE MESI DALLA LORO COMMISSIONE.*

Il licenziamento in tronco - che si caratterizza, distinguendosi da quello per giustificato motivo, per l'immediatezza del suo effetto risolutivo - è incompatibile con un notevole intervallo temporale tra l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore e la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto. La valutazione di tale requisito dell'immediatezza è demandata al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto carente il requisito dell'immediatezza in un'ipotesi in cui il datore di lavoro aveva lasciato trascorrere un periodo di oltre tre mesi prima di contestare al lavoratore gli addebiti posti a fondamento del suo licenziamento in tronco). (V 3650/87, mass n 452585; (V 4536/83, mass n 429406; (V 551/83, mass n 425330).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)