Sez. 1, Sentenza n. 4696 del 08/05/1998 (Rv. 515279 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di sconto - Saggio degli interessi - Pattuizione in misura superiore a quella legale - Forma scritta - Necessità - Rinvio alle "condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza" - Validità - Condizioni.
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di sconto bancario, la convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, terzo comma, cod. civ., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. Una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può, pertanto, ritenersi univoca se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento. Nel caso di rinvio agli usi di piazza, pertanto, è necessario accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto, secondo la disciplina del tempo (oggi modificata per effetto della legge 154/92), se l'elemento estrinseco di riferimento permetta una sicura determinabilità della prestazione di interessi, pur nella variabilità dei tassi nel tempo, senza successive valutazioni discrezionali da parte della banca (in applicazione del suesposto principio di diritto, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto soddisfacente, in punto di quantificazione in misura ultralegale degli interessi, la clausola "de qua", trascurando di accertare, in concreto, il grado di univocità della fonte richiamata e, quindi, l'oggettiva determinabilità del tasso, pur nella previsione di variazioni in corso di rapporto, rilevando che tale omissione si traduce in una falsa applicazione della norma di cui all'art. 1284 cod. civ. ad una situazione non compresa nel suo ambito di previsione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1860
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)