Sez. L, Sentenza n. 1638 del 21/03/1979 (Rv. 397985 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - REQUISITO - PROFESSIONALITA - CARATTERE ESCLUSIVO O PREVALENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ADDETTI AI CENTRI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI - ASSOGGETTAMENTO ALLA TUTELA ASSICURATIVA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - REQUISITO - PROFESSIONALITA - CARATTERE ESCLUSIVO O PREVALENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - ADDETTI AI CENTRI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI - ASSOGGETTAMENTO ALLA TUTELA ASSICURATIVA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'obbligatorieta dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non e necessario che l'attivita manuale, richiesta dall'art 4, comma primo, DPR 30 giugno 1965 n 1124, venga svolta in via esclusiva o prevalente, ma e, invece, sufficiente che questa attivita, ancorche accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attivita intellettuale, sia, tuttavia, svolta professionalmente e, cioe, in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purche non in via occasionale o eccezionale. Sono, pertanto, soggetti alla suddetta tutela assicurativa - quanto meno per il cosiddetto rischio ambientale - gli addetti ai centri elettronici ed elettromeccanici che svolgono un'attivita manuale, ancorche strumentale, limitata ed accessoria rispetto a quella principale consistente nella lettura dei dati forniti dalle macchine, e comunque prestano la loro attivita in ambienti organizzati per il lavoro, che importano l'impiego delle suddette macchine dalle quali deriva pericolo d'infortunio. (Conf 447/75, mass n 373722).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)