Sez. L, Sentenza n. 660 del 23/01/1987 (Rv. 450370 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - RISCHIO AMBIENTALE - INERENTE A LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE O NON - OPERA MANUALE SVOLTA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ INTELLETTUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI - RISCHIO AMBIENTALE - INERENTE A LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE O NON - OPERA MANUALE SVOLTA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ INTELLETTUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In materia di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esclusione della Rilevanza, quanto al requisito soggettivo, della distinzione tra qualifica operaia ed impiegatizia comporta che la distinzione fra rischio specifico e rischio ambientale debba essere applicata anche in relazione alle attività elencate dal n. 1 al n. 28 dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le quali il rischio ambientale riguarda coloro che, nelle condizioni previste dall'art. 4 dello stesso d.P.R., sono comunque occupati in lavori complementari e sussidiari. Pertanto, anche ai fini del rischio ambientale inerente a tali lavorazioni, è sufficiente che l'opera manuale (cui fa riferimento il detto art. 4), ancorché accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale, sia svolta professionalmente, cioè in modo abituale e sistematico, anche se non continuativo, restando ferma la precisazione che, agli stessi fini, il requisito della manualità non attiene alla natura (operaia o impiegatizia) dell'attività espletata dal lavoratore ma al momento in cui questi compie mansioni che lo espongano al rischio ambientale. (V 4552/83, mass n 429430; (V 3648/83, mass n 428543; (V 1638/79, mass n 397985; (V 1314/79, mass n 397578; (V 3849/78, mass n 393415; (V 114/77, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)