Sez. 1, Sentenza n. 12904 del 18/12/1995 (Rv. 495118 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE | Partecipazione, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare - Decisione dei reclami contro provvedimenti del medesimo giudice delegato - Obbligo di astensione ex art. 51 n. 4 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - IN GENERE
In materia fallimentare, la partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide sui reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale, trova la sua ragione nel principio di concentrazione processuale negli organi della procedura di ogni controversia, nonché nella posizione del giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, della continuità della conoscenza su situazioni coinvolte nella procedura, e, pertanto, non implica violazioni dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)