Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004 (Rv. 577465 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Contratto di leasing finanziario - Azione di garanzia per i vizi della cosa proposta dall'utilizzatore contro il fornitore - Danni risarcibili.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE
Nel contratto di leasing finanziario, l'utilizzatore che agisca con l'azione di garanzia per i vizi della cosa nei confronti del fornitore potrà chiedere anche di essere risarcito dei danni che avrà subito per i difetti del bene locato, tra i quali possono rientrare i canoni pagati al concedente nel periodo in cui l'utilizzatore non ha potuto godere del bene locato per i vizi dello stesso, mentre non costituiscono danni risarcibili gli interessi di mora dovuti al ritardo nel pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)