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Sez. U, Sentenza n. 6403 del 25/03/2005 (Rv. 581672 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Costituzione di rendita unica anche in relazione ad infortuni con postumi già consolidati - Ammissibilità - Limiti - Misura della rendita unica - Non inferiore a quella già consolidata - Revisione della rendita unica - Termine decorrente dalla costituzione della rendita - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581672-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati, purchè la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata. I medesimi principi vanno applicati anche nell'ipotesi di revisione di rendita unica (v. Corte costituzionale n. 318 del 1989), essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, purché la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata, mentre l'intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo (cosiddetto limite interno) osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi. Dalla data di costituzione della rendita unica, pertanto, comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)