Sez. 3, Sentenza n. 35393 del 21/05/2008 Ud. (dep. 16/09/2008) Rv. 240787 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Art. 11 legge n. 394 del 1991 - Abrogazione ex art. 21 legge n. 157 del 1992 - Esclusione - Ragioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da quello disciplinato.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)