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Sez. 3, Sentenza n. 2652 del 06/07/1995 Cc. (dep. 07/08/1995) Rv. 202625 - 01

Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Legge quadro sulle aree protette - Divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale - Art. 11 legge n. 394 del 1991 - Abrogazione ex art. 21 legge n. 157 del 1992 sul divieto di trasporto di armi per uso venatorio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202625-01

Bellezze naturali (protezione delle) - In genere

In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale, la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a) ed f) legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata abrogata dall'art. 21 legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Infatti il richiamo contenuto nella lettera g) del detto art. 21 legge n. 157 del 1992 si riferisce agli altri luoghi, in cui è vietata l'attività venatoria, previsti nel medesimo articolo, ma non alle aree protette della legge n. 394 del 1991, per le quali rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi a qualsiasi titolo da parte di privati. (Nella specie il ricorrente sosteneva, invece, che l'art. 21 lett. g) legge n. 158 del 1992, che vieta il trasporto delle armi per uso venatorio nei centri abitati e nelle altre zone dove tale attività è vietata, si applicherebbe anche ai parchi nazionali e che l'art. 11 legge n. 394 del 1991, contrastando con la norma predetta, dovrebbe ritenersi abrogato).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)