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Sez. L, Sentenza n. 6544 del 07/11/1986 (Rv. 448694 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - PREVISIONI CONTRATTUALI DEL SOLO COMPORTO SECCO - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTÀ CONTRATTUALE COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE CRITERI - EQUIVALENZA TRA TERMINE ESTERNO E TERMINE DI DURATA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - EQUIVALENZA TRA TERMINE INTERNO E COMPORTO SECCO - LICEITÀ - PREVISIONI DI UN PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448694-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - PREVISIONI CONTRATTUALI DEL SOLO COMPORTO SECCO - INTEGRAZIONE DELLA VOLONTÀ CONTRATTUALE COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE CRITERI - EQUIVALENZA TRA TERMINE ESTERNO E TERMINE DI DURATA DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - EQUIVALENZA TRA TERMINE INTERNO E COMPORTO SECCO - LICEITÀ - PREVISIONI DI UN PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA - ESCLUSIONE.*

In caso di morbilità discontinua, ove il contratto collettivo (nella specie, art. 19 C.C.n.L. 16 luglio 1979 per l'industria metalmeccanica privata) contempli soltanto il comporto secco, previsto per il singolo episodio di malattia, eventualmente seguito da una ricaduta, ma non anche il comporto per sommatoria, che si riferisce invece all'ipotesi della pluralità di episodi morbosi, il giudice del merito deve procedere all'integrazione secondo equità della norma contrattuale e pertanto - contemperando il diritto alla salute del lavoratore con il diritto del datore di lavoro a ricevere una regolare prestazione lavorativa - deve fissare un termine esterno, nel cui ambito va sommata la durata di tutti i diversi episodi morbosi, ed un termine interno, che rappresenta il limite massimo di durata complessiva degli stessi, essendo impossibile attribuire ad ogni nuova malattia il diritto ad un nuovo ed intero periodo di comporto. In tale operazione d'integrazione della volontà delle parti (che è censurabile in Sede di legittimità solo se conducente a risultati evidentemente arbitrari ed irrazionali) detto giudice può ragionevolmente ritenere il termine esterno equivalente - anche se non coincidente - con il normale periodo di efficacia (tre anni) del contratto collettivo e può porre il termine interno uguale allo stesso comporto secco ancorché la contrattazione collettiva preveda un prolungamento dello stesso in ipotesi di ricaduta, non oltre un certo intervallo di tempo, nella medesima malattia, senza che tale prolungamento sia utilizzabile in via equitativa per la Determinazione di un più ampio termine interno nel caso di successione di assenze per malattie diverse, stante la peculiarità della fattispecie oggetto di detta previsione contrattuale. (V 3923/85, mass n 441496; (V 2913/85, mass n 440665; (V 2868/85, mass n 440618; (V 2388/85, mass n 440243; (V 1674/85, mass n 439643; (V 5296/83, mass n 430202).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)