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Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 06/03/2002 (Rv. 552848 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE | Disciplina ex art. 890 cod. proc. civ. in materia di distanza per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi - Estensibilità alla canna fumaria - Sussistenza - Mancanza di disposizioni regolamentari indicanti le distanze da rispettare - Presunzione relativa di nocività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552848-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE

Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 cod. civ., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)