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Sez. 2, Sentenza n. 12927 del 03/12/1991 (Rv. 474852 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per tubi - In genere | Canne fumarie ed impianti di condizionamento d'aria - Disciplina di cui all'art. 890 cod. civ. - Soggezione.
Stato
decisa il 1991-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474852-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per tubi - In genere

La distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889 secondo comma cod. civ. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni. Detta norma pertanto non è applicabile alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie ed agli impianti di condizionamento d'aria, che vanno soggetti alla regolamentazione di cui all'art. 890 cod. civ. e quindi posti alla distanza che nel caso concreto risulti necessaria a preservare da pregiudizi il fondo del vicino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)