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Sez. 2, Sentenza n. 7143 del 01/08/1997 (Rv. 506355 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI | Impianto di riscaldamento - Caldaia - Legge n. 1083 del 1971 ed art. n. 890 cod. civ. - Applicabilità- Ragioni - Art. n. 844 cod. civ. - Immissioni moleste ed intollerabili - Accertamento successivo.
Stato
decisa il 1997-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506355-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI

Per stabilire se l'installazione di una caldaia a gas metano per il riscaldamento domestico provoca danni alla proprietà vicina, deve applicarsi la disciplina prevista dall' art. 890 cod. civ., per l'insita potenziale pericolosità e nocività del combustibile, e pertanto, soprattutto se l'impianto è difforme dalla normativa di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1083, occorre prima escludere che vi sia pericolo per la salubrità e sicurezza della proprietà altrui; quindi accertare, ai sensi dell' art. 844 cod. civ., se le immissioni provenienti dal relativo tubo di scarico arrechino disagi o molestie intollerabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1083 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)