Sez. 1, Sentenza n. 23650 del 05/05/2005 Cc. (dep. 23/06/2005) Rv. 231919 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Esecuzione della sentenza nei confronti dell'imputato non impugnante - Legittimità - Sospensione dell'esecuzione per l'effetto estensivo dell'impugnazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
L'esecuzione di una sentenza di condanna pronunziata nell'ambito di un processo plurisoggettivo non può essere sospesa nei confronti dell'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile) nell'attesa del verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell'esecuzione e l'impossibilità di altrimenti desumere dal sistema penale siffatto potere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)