Sez. 4, Sentenza n. 34651 del 10/06/2003 Ud. (dep. 21/08/2003) Rv. 225624 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Certificazione medica - Contenuto - Indicazione del luogo ove eseguire il controllo fiscale - Necessità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
In tema di impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, può ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire solo la certificazione sanitaria che contenga anche l'indicazione del luogo nel quale potrebbe essere effettuata l'eventuale visita fiscale di controllo sull'ammalato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)