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Sez. 4, Sentenza n. 34651 del 10/06/2003 Ud. (dep. 21/08/2003) Rv. 225624 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Certificazione medica - Contenuto - Indicazione del luogo ove eseguire il controllo fiscale - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225624-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO

In tema di impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, può ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire solo la certificazione sanitaria che contenga anche l'indicazione del luogo nel quale potrebbe essere effettuata l'eventuale visita fiscale di controllo sull'ammalato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)