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Sez. 5, Sentenza n. 32466 del 12/07/2004 Ud. (dep. 26/07/2004) Rv. 229339 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - CITAZIONE D'UFFICIO DEL PERITO | Certificato medico legale attestante l'inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa - Prova del legittimo impedimento a comparire - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229339-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - CITAZIONE D'UFFICIO DEL PERITO

In tema di legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter cod. proc. pen.) l'inidoneità allo svolgimento dell'attività lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attività diverse e non assimilabili, tanto più ove alla visita fiscale disposta dal giudice l'imputato risulti assente dalla propria abitazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)