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Sez. 5, Sentenza n. 21670 del 13/04/2004 Ud. (dep. 06/05/2004) Rv. 229198 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Documentazione medica attestante l'impossibilità a comparire dell'imputato, già dichiarato contumace, pervenuta dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale ma prima della chiusura della discussione o della deliberazione - Omessa valutazione del Tribunale - Nullità assoluta dell'ordinanza contumaciale, ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229198-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE

In tema di dichiarazione di contumacia (art. 420 quater cod. proc. pen.), qualora la prova dell'assenza dell'imputato, costituita da certificato medico attestante l'impossibilità a comparire in udienza, pervenga dopo la pronuncia dell'ordinanza di contumacia e la chiusura dell'istruttoria dibattimentale ma prima della chiusura della discussione o della deliberazione, ed il Tribunale ometta di valutarla, l'ordinanza di contumacia è viziata da nullità assoluta ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., per violazione del diritto di intervento dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 quater com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)