Sez. 3, Sentenza n. 978 del 01/02/1991 (Rv. 470736 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Condizionale | Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Condizionale
Nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al principio della economia dei giudizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempreché il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Con dette pronuncie non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata. (Nella fattispecie, i giudici di merito avevano condannato il vettore a rivalere il destinatario della merce, danneggiatasi durante il trasporto, delle somme che il secondo in ulteriore giudizio sarebbe stato eventualmente condannato a pagare in futuro al venditore della merce stessa. La S.C. ha cassato la sentenza impugnata enunciando il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)