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Sez. 1, Sentenza n. 178 del 10/01/1997 (Rv. 501648 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Albo degli psicologi - Procedimento instaurato contro il Commissario per il diniego di iscrizione - Costituzione "medio tempore" del Consiglio dell'Ordine - Conseguenze processuali - Successione del Consiglio al Commissario - Ammissibilità - Legittimazione del Consiglio ad impugnare la sentenza emessa nel menzionato procedimento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501648-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Nel caso in cui, nel corso del processo instaurato nei confronti del Commissario avverso il provvedimento da costui emesso di negazione del diritto all'iscrizione al primo Albo degli psicologi, sia stato costituito il Consiglio (regionale o provinciale) dell'Ordine professionale, si determina, tra il Commissario ed il Consiglio, ai fini processuali, una situazione analoga a quella della successione a titolo particolare (del secondo al primo), con la conseguente applicabilità delle norme processuali disciplinanti tale successione. Ne consegue che l'Ordine degli psicologi è legittimato, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, cod. proc. civ., ad impugnare la sentenza emessa nel procedimento instaurato avverso il provvedimento del Commissario di diniego dell'iscrizione all'Albo degli psicologi.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)