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Sez. U, Sentenza n. 4182 del 02/05/1994 (Rv. 486433 - 01)

Professionisti - Albo professionale - In genere | Psicologi - Albo - Istituzione - Commissario straordinario all'uopo nominato regionalmente ex art. 31 legge n. 56 del 1989 - Legittimazione passiva nelle controversie concernenti il suo diniego d'iscrizione - Sussistenza - Legittimazione attiva ai fini della impugnazione della sentenza a lui sfavorevole - Configurabilità - Assistenza e patrocinio legale dell'Avvocatura erariale - Spettanza.
Stato
decisa il 1994-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486433-01

Professionisti - Albo professionale - In genere

Il Commissario straordinario nominato regionalmente dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, per l'istituzione dell'albo professionale degli psicologi, è passivamente legittimato nelle controversie aventi ad oggetto il suo provvedimento di diniego dell'iscrizione all'albo medesimo, nonché attivamente legittimato alla impugnazione della sentenza sfavorevole eventualmente pronunziata nei suoi confronti ed inoltre, quale organo, ancorché straordinario, di Amministrazione dello Stato, può avvalersi del regime processuale di assistenze e patrocinio legale da parte dell'Avvocatura erariale, senza necessità di mandato specifico e senza che possa ritenersi applicabile l'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, concernente la difesa di enti diversi dallo Stato.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)