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Sez. 1, Sentenza n. 156 del 10/01/1996 (Rv. 495297 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Commissario nominato per la formazione dell'albo - Procedimento di impugnazione dei provvedimenti di detto commissario - Legittimazione passiva del commissario - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495297-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

In tema di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, il commissario nominato, ai sensi dell'art. 31 della legge 18 gennaio 1989 n. 56, per la formazione dell'albo, in sede di prima applicazione della legge, è contraddittore necessario nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti da lui emessi in relazione alle domande di iscrizione a detto albo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 18/01/1989 num. 56 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)