Sez. 1, Sentenza n. 6625 del 15/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 204357 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario) | Persona condannata per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis legge 26 luglio 1975 n. 354 - Esclusione dai benefici - Interventi della Corte Costituzionale - Ammissibilità a determinate condizioni ai benefici - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale emessa dal Presidente del tribunale di sorveglianza per mancanza delle condizioni - Illegittimità - Valutazione del Tribunale di sorveglianza - Necessità.
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario)
Poiché la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 306/93, 357/94 e 68/95 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui esclude l'applicabilità dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario alle persone condannate per i reati indicati nello stesso articolo che non siano collaboratori di giustizia anche quando la collaborazione non è ipotizzabile per il marginale ruolo svolto dal condannato nella attività delittuosa contestata e quando risultino elementi che consentono di escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non può dichiarare inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale ai sensi dell'art. 666 comma secondo cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 678) sul presupposto della mancanza di condizioni per essere stato l'istante condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo, ma l'istanza stessa deve essere esaminata dal Tribunale di Sorveglianza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)