Sez. 5, Sentenza n. 7678 del 25/05/2002 (Rv. 554708 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7, terzo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Esercizio - Discrezionalità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'esercizio del potere di acquisizione di documenti necessari per la decisione, attribuito alle commissioni tributarie dall'art. 7, terzo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una facoltà discrezionale del giudice e non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio delle parti. Tuttavia, qualora la situazione probatoria è tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza l'acquisizione d'ufficio di un documento (nella specie, il processo verbale di constatazione), è illegittimo il rifiuto della commissione tributaria di esercitare tale potere istruttorio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)