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Sez. 3, Sentenza n. 601 del 01/10/1996 Ud. (dep. 29/01/1997) Rv. 206820 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Pratica venatoria consentita dalla legge n. 157 del 1992 - Punibilità a norma dell'art. 727 cod. pen. - Esclusione - Ragione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206820-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

Allorquando il reato di maltrattamento di animali viene in evidenza con riferimento a comportamenti che costituiscono l'esercizio di pratiche venatorie, occorre tener conto, oltre che della norma di cui all'art. 727 cod. pen., come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n.473, anche delle disposizioni che regolano l'esercizio della caccia, di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157. E ciò non perché le norme della predetta legge si pongano in rapporto di specialità con le norme del codice penale, dato che è diversa la loro oggettività giuridica, ma perché un comportamento venatorio che è consentito dalla predetta legge n.157 del 1992, ed è quindi considerato lecito, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali, anche se idoneo a cagionare sofferenze agli animali stessi. Infatti, per la scelta non manifestamente irragionevole operata dal legislatore, è stato ritenuto prevalente l'interesse a garantire l'esercizio della caccia, per cui una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992 n.157 non può essere punita a norma dell'art. 727 cod. pen. perché il fatto è scriminato dall'art. 51 cod. pen., costituendo l'esercizio di un diritto. Ovviamente non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n.157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottoponga l'animale ad un aggravamento di sofferenze che non trovi giustificazione nelle esigenze della caccia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 22/11/1993 num. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)