Sez. 6, Sentenza n. 14143 del 06/02/2019 Cc. (dep. 01/04/2019) Rv. 275533 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di prevenzione - Bene gravato da ipoteca - Tutela del terzo - Accertamento del nesso di strumentalità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, la strumentalità del credito rispetto alla attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite. (Fattispecie relativa alla confisca di un terreno acquistato con mutuo ipotecario, erogato nel periodo in cui si erano manifestati gli indizi di appartenenza del proposto ad un sodalizio mafioso, nonché la sperequazione tra acquisti ed entrate del medesimo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)