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Sez. U, Sentenza n. 29847 del 31/05/2018 Cc. (dep. 03/07/2018) Rv. 272978 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca o sequestro di prevenzione - Tutela dei terzi creditori - Cessione del credito ipotecario dopo la trascrizione del provvedimento ablativo - Tutela del terzo cessionario - Anteriorità della cessione rispetto alla trascrizione - Necessità - Esclusione - Automatica condizione di mala fede del cessionario - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272978-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sè l'ammissibilità della ragione creditoria, nè determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 2878, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Legge 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)