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Sez. L, Sentenza n. 2765 del 18/04/1986 (Rv. 445807 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445807-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE.*

L'unità produttiva - la cui nozione va intesa nel medesimo senso sia in relazione al disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 2103 cod. civ. (in tema di trasferimento del lavoratore), sia ai fini dell'applicabilità, o meno, del regime della tutela reale sancito dall'art. 18 stat. Lavoratori, sia per individuare il presupposto di fatto della speciale tutela dell'attività sindacale, prevista dall'art. 22 stat. Lavoratori in relazione al trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali - è rappresentata da ogni articolazione autonoma dell'azienda avente l'idoneità ad esplicare, in tutto od in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa. (nella specie il giudice del merito aveva escluso che costituisse trasferimento - e quindi aveva negato che occorresse il previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza ex art. 22 cit. - lo spostamento del dirigente sindacale dal capannone dello stabilimento al centralino telefonico della portineria, ritenendo l'unità strutturale del complesso produttivo; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 1079/85, mass n 439214; (V 5920/84, mass n 437577).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)