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Sez. U, Sentenza n. 88 del 20/02/1999 (Rv. 523410 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Ricoveri di malati di mente presso case di cura neuropsichiatriche private - Configurazione quali concessioni "ex lege" dei rapporti intercorrenti tra Servizio sanitario nazionale e istituzioni sanitarie private secondo il sistema dell'"accreditamento" introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 - Controversia sui corrispettivi pretesi dalla casa di cura - Questione pregiudiziale inerente alla necessità di autorizzazione del ricovero da parte della struttura operativa di igiene mentale della A.S.L. ai sensi della normativa nazionale, della legge regionale Campania 3 novembre 1994 n. 32, allegato D, e dei provvedimenti della A.S.L. - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523410-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In materia di ricoveri di malati di mente presso case di cura neuropsichiatriche private, nel quadro della configurazione quali concessioni "ex lege" dei rapporti intercorrenti tra Servizio sanitario nazionale e istituzioni sanitarie private secondo il sistema dell'"accreditamento" introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (cfr. la prima massima tratta dalla medesima sentenza), e in particolare della regola (art. 8, comma quinto, D.Lgs. cit., sia nel testo originario che in quello ex art. 9, lett. e), D.Lgs. n. 517/1993) secondo cui le prestazioni specialistiche sono erogate (a seconda dei casi) in base ad "apposita prescrizione, proposta o richiesta" (laddove il termine proposta - riferibile tra l'altro ai ricoveri - presuppone la possibile previsione di una valutazione affidata alle competenti strutture pubbliche), nonché della previsione da parte del d.P.R. 7 aprile 1994 di approvazione del progetto - obiettivo "tutela della salute mentale 1994 - 1996" di un ruolo dei centri di salute mentale nella limitazione e controllo dei ricoveri presso le case di cura private, recepita dalla legge regionale Campania 3 novembre 1994 n. 32, allegato D, deve ritenersi che appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di servizi pubblici la controversia riguardo ai corrispettivi pretesi, nei confronti della competente Azienda sanitaria locale, da una casa di cura neuropsichiatrica, la quale involga la questione pregiudiziale (di cui nella specie era già stato investito il giudice amministrativo) relativa alla validità e agli effetti del provvedimento con cui la medesima A.S.L. abbia affermato la necessità di sottoporre le richieste di ospedalizzazione formulate dal medico di base al preventivo filtro della unità operativa di salute mentale, dato che tale questione attiene al contenuto della convenzione e attrae nella giurisdizione amministrativa anche la controversia sul pagamento dei corrispettivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 9, Legge Reg. Campania 03/11/1994 num. 32 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)