Sez. 5, Sentenza n. 16417 del 05/08/2015 (Rv. 636101 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. | Cessione di credito a garanzia di un precedente finanziamento - Tassazione separata - Imposta di registro in misura proporzionale - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.
La cessione del credito stipulata per finalità di garanzia, con atto cronologicamente successivo ad un contratto di apertura di credito, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale, trattandosi di un negozio collegato al precedente finanziamento, caratterizzato da una sua autonoma causa, ed escluso dal campo di applicazione dell'IVA per l'assenza di una prestazione remunerata.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)