Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19245 del 11/09/2014 (Rv. 632288 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE | Applicabilità di un'unica imposta - Condizioni - Rapporto di reciproca derivazione tra le diverse disposizioni - Nozione - Fattispecie in materia di cessione di quote sociali.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIÙ DISPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di imposta di registro, qualora un atto contenga più disposizioni si applica, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la tassazione unica, avuto riguardo alla disposizione soggetta a tassazione più onerosa, quando le disposizioni da registrare derivano, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, intercorrendo tra loro, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico (e non per mera volontà delle parti), un vincolo di connessione o compenetrazione, immediata e necessaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetto a tassazione unica l'atto contenente cessioni di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari, riscontrando in tale complessiva operazione un semplice collegamento negoziale tra pattuizioni indipendenti, ciascuna adeguatamente ed autonomamente giustificata sotto il profilo causale, e non già un negozio complesso, contrassegnato da una causa unica).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 11, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)